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Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato al nostro istituto la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.


La circolare si apre con una premessa sulla legge e sulle sue finalità e prosegue con le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.



Le premesse
La legge - ricorda la circolare - intervenendo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica. L'estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso nella tutela della salute della collettività e di ciascuna persona. Il Parlamento e il Governo hanno lavorato insieme, in sede di conversione del decreto-legge, per far sì che le scuole possano collaborare alla tutela della salute collettiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione.

L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l'elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Per la scuola dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell'iscrizione. Per i gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull'accesso al servizio scolastico.

Il decreto-legge, come convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell'accesso a scuola: l'articolo 100 del Testo Unico in materia di Istruzione del 1994 già subordinava l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni. Con la legge, anzi, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l'elenco delle alunne e degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.

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